LEGA NAZIONALE CONTRO LA PREDAZIONE DI ORGANI
E LA MORTE A CUORE BATTENTE
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COMUNICATO STAMPA
 Anno XXIX n.6
30 Aprile
2013

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NON C'E' BISOGNO DI VIVISEZIONARE
ANIMALI E UMANI

30 APRILE 2013 INCONTRO A GENOVA
promosso dall'Istituto Italiano di Bioetica
“La donazione del corpo post-mortem a fini didattici e scientifici – prospettive bioetiche”


Non c'è bisogno
di sperimentare a fini didattici e scientifici in vivisezione né su animali né sugli umani. Va quindi denunciata la Proposta di legge 746 ( già 5083 e 1020) che prevede l'utilizzo dei cosiddetti “morti cerebrali ”da sottoporre per un anno ad esercitazioni chirurgiche, chimiche e radiologiche, presso le Università e gli ospedali. Si tratterebbe di uso di persone che hanno perso la coscienza e sono dichiarate in “morte cerebrale” d'autorità sulla base dei protocolli di Stato: un' infamia.

La Lega Nazionale Contro la Predazione di Organi e la Morte a Cuore Battente per ben due volte ha bloccato questo crimine con due Audizioni a noi riservate presso la Commissione Affari Sociali nel 2005 e nel 2011.

Non c'è bisogno neppure di una sperimentazione a fini didattici e scientifici su umani in arresto cardio-circolatorio e respiratorio di poche ore (alcuni propongono 12 ore) in quanto facilmente potrebbe essere una morte apparente (sono circa 800 i casi registrati in Europa all'anno).
L'elettrotanatogramma (elettrocardiogramma della durata di 20 minuti) suggerito da chi ha fretta di enunciare la morte e limitare le ore di osservazione non garantisce che non ci si trovi di fronte ad una morte apparente.

Lo studio sui corpi dei morti in arresto cardio-circolatorio e respiratorio non deve essere praticato prima della 72 ore. Quale ragione può esserci per avere fretta di sezionare? Se c'è una ragione è sporca. La fretta nella dichiarazione di morte, soprattutto sugli umani, favorisce solo le lobby della farmaceutica e della sperimentazione che ottengono esiti e profitti più rapidi.

Perfino il “Regolamento di Polizia mortuaria”, Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, prevede all'art. 4 che la visita del medico necroscopo debba essere effettuata non prima di 15 ore, salvo alcuni casi; all'art. 8 che “nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso”; e all'art.9 recita “nei casi di morte improvvisa e in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore...”.

La verità è che adesso valiamo più da morti, veri o presunti, che da vivi: pezzi di ricambio per la trapiantistica e materia prima per la sperimentazione.
 

Presidente
Nerina Negrello
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